Sentenza 38/2005 (ECLI:IT:COST:2005:38)
Massima numero 29114
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 38/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI QUATTRO DEPUTATI ED UN SENATORE PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE RESE COL MEZZO DELLA STAMPA - DISTINTE DELIBERE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE ADOTTATE DALLE CAMERE DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI ROMA - MANCATA VALUTAZIONE SPECIFICA DELLA POSIZIONE DI CIASCUN PARLAMENTARE IN RELAZIONE ALLE SINGOLE DICHIARAZIONI A LUI CONTESTATE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI VALUTARE LA SUSSISTENZA DEL “NESSO FUNZIONALE” IDONEO A RENDERE INSINDACABILI LE OPINIONI ESPRESSE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
SENT. 38/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI QUATTRO DEPUTATI ED UN SENATORE PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE RESE COL MEZZO DELLA STAMPA - DISTINTE DELIBERE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE ADOTTATE DALLE CAMERE DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI ROMA - MANCATA VALUTAZIONE SPECIFICA DELLA POSIZIONE DI CIASCUN PARLAMENTARE IN RELAZIONE ALLE SINGOLE DICHIARAZIONI A LUI CONTESTATE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI VALUTARE LA SUSSISTENZA DEL “NESSO FUNZIONALE” IDONEO A RENDERE INSINDACABILI LE OPINIONI ESPRESSE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti delle delibere della Camera dei deputati 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica 31 maggio 2000, con le quali è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da quattro deputati e da un senatore, per le quali pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso, infatti, presenta una motivazione contraddittoria e generica, in quanto accomuna in una valutazione indifferenziata e priva di specificità le posizioni di cinque parlamentari, senza considerare che le loro dichiarazioni erano state rese in momenti distinti, avevano contenuti disomogenei e la loro insindacabilità era stata dichiarata da cinque diverse deliberazioni, quattro della Camera e una del Senato.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti delle delibere della Camera dei deputati 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica 31 maggio 2000, con le quali è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da quattro deputati e da un senatore, per le quali pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso, infatti, presenta una motivazione contraddittoria e generica, in quanto accomuna in una valutazione indifferenziata e priva di specificità le posizioni di cinque parlamentari, senza considerare che le loro dichiarazioni erano state rese in momenti distinti, avevano contenuti disomogenei e la loro insindacabilità era stata dichiarata da cinque diverse deliberazioni, quattro della Camera e una del Senato.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
24/11/1999
n.
art.
co.
deliberazione della Camera dei deputati
09/03/2000
n.
art.
co.
deliberazione della Camera dei deputati
14/03/2000
n.
art.
co.
deliberazione del Senato della Repubblica
31/05/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte