Ordinanza 39/2005 (ECLI:IT:COST:2005:39)
Massima numero 29115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 39/05. IMPIEGO PUBBLICO - COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ACCESSO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RISERVA ALLE DONNE, AL FINE DI GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ, DI ALMENO UN TERZO DEI POSTI DI COMPONENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER L'IRRAZIONALE TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DELLE DONNE E LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA INTERVENUTA MODIFICA DELL’ART. 51 COST. - CONSEGUENTE CARENZA ARGOMENTATIVA DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 39/05. IMPIEGO PUBBLICO - COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ACCESSO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RISERVA ALLE DONNE, AL FINE DI GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ, DI ALMENO UN TERZO DEI POSTI DI COMPONENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER L'IRRAZIONALE TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DELLE DONNE E LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA INTERVENUTA MODIFICA DELL’ART. 51 COST. - CONSEGUENTE CARENZA ARGOMENTATIVA DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui riserva alle donne, al fine di garantire pari opportunità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., per l’asserita violazione del principio di uguaglianza e del principio di parità dell’accesso ai pubblici impieghi. Infatti, l’ordinanza di rimessione non dà conto dell’avvenuta modifica, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2003, dell’art. 51 Cost., il che si traduce in una determinante carenza di motivazione sul parametro costituzionale evocato e sulla non manifesta infondatezza della questione.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui riserva alle donne, al fine di garantire pari opportunità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., per l’asserita violazione del principio di uguaglianza e del principio di parità dell’accesso ai pubblici impieghi. Infatti, l’ordinanza di rimessione non dà conto dell’avvenuta modifica, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2003, dell’art. 51 Cost., il che si traduce in una determinante carenza di motivazione sul parametro costituzionale evocato e sulla non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 61
co. 1
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 43
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte