Sentenza 224/2022 (ECLI:IT:COST:2022:224)
Massima numero 45161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  13/09/2022;  Decisione del  13/09/2022
Deposito del 07/11/2022; Pubblicazione in G. U. 09/11/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Pensioni - In genere - Pensioni di vecchiaia - Perfezionamento del requisito minimo contributivo - Contribuzione aggiuntiva - Impossibilità che essa comprometta il livello già maturato - Esclusione dal computo del prolungamento contributivo qualora esso porti a un trattamento pensionistico più sfavorevole per l'interessato - Applicabilità del principio della c.d. neutralizzazione - Esclusione dell'applicazione generale del principio applicato, stante la peculiarità delle norme previdenziali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme che non consentono la c.d. neutralizzazione del prolungamento contributivo previsto per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati). (Classif. 176001).

Testo

La contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato. Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi. (Precedenti: S. 433/1999 - mass. 25040; S. 264/1994 - mass. 20858).


La peculiarità delle norme previdenziali non consente l'applicazione del principio della neutralizzazione al di fuori di uno specifico giudizio di legittimità costituzionale, così da richiedere un intervento puntuale sulla normativa applicabile in considerazione della specificità delle situazioni coinvolte. (Precedente: S. 82/2017 - mass. 40004).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. È irragionevole che le norme censurate dal Tribunale di Cassino, benché siano volte a colmare uno svantaggio, come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico, si traducano in un danno e producano l'effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto. Esse, inoltre, non rispettano la giusta proporzione tra attività di lavoro prestato, relativa retribuzione, e quantificazione della prestazione pensionistica. (Precedenti: S. 82/2017 - mass. 40006; S. 427/1997 - mass. 23611; S. 388/1995 - mass. 22447; S. 264/1994 - mass. 20858; S. 428/1992 - mass. 18974; S. 307/1989 - mass. 12014; S. 574/1987 - mass. 3954).



Atti oggetto del giudizio

legge  29/05/1982  n. 297  art. 3  co. 8

legge  26/07/1984  n. 413  art. 24  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte