Ordinanza 44/2005 (ECLI:IT:COST:2005:44)
Massima numero 29120
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 44/05. PARLAMENTO - INSINDACABILITÀ - PROCESSO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI PARLAMENTARE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 140 DEL 2003 - MANCATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CAMERA DI APPARTENENZA DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - CONSEGUENTE PROPOSIZIONE DI QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 140 DEL 2003 DA PARTE DELLA STESSA A.G. PROCEDENTE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L’INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO E DISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI.

Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ai provvedimenti con i quali quest’ultimo - nell’ambito di un procedimento civile proposto da una testata giornalistica e dal suo direttore nei confronti del deputato Nicola Vendola – in luogo di disporre, a fronte della eccezione di riconducibilità dei fatti nell’ambito delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 3 della sopravvenuta legge 20 giugno 2003, n. 140, ha disposto, in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, il rinvio delle udienze, ha trattenuto, in data 22 settembre 2003, la causa in decisione e ha sollevato, con ordinanza del 27 gennaio 2004, dopo la deliberazione di insindacabilità da parte della Camera, investita autonomamente dal deputato convenuto nel giudizio, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto sia la Camera dei deputati che il Tribunale di Messina sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresentano e inoltre la ricorrente Camera dei deputati prospetta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.

Atti oggetto del giudizio

provvedimento di rinvio dell'udienza  30/06/2003  n.   art.   co. 

provvedimento di rinvio dell'udienza  21/07/2003  n.   art.   co. 

provvedimento di trattenimento della causa in decisione  22/09/2003  n.   art.   co. 

ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale  27/01/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3