Sentenza 45/2005 (ECLI:IT:COST:2005:45)
Massima numero 29122
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 45/05 B. 'REFERENDUM' ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - SCRITTI PRESENTATI DA ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLA DECISIONE - ORDINANZA DI AMMISSIONE - CONFERMA - CONTENUTO E LIMITI.
SENT. 45/05 B. 'REFERENDUM' ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - SCRITTI PRESENTATI DA ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLA DECISIONE - ORDINANZA DI AMMISSIONE - CONFERMA - CONTENUTO E LIMITI.
Testo
Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di 'referendum' popolare relativo alla intera legge 19 febbraio 2004, n. 40, con l’ordinanza letta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 la Corte ha disposto di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970 e tuttavia interessati alla decisione sulla ammissibilità del 'referendum', come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione deve essere confermata, precisando che essa non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 35 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di ciò che vale per i soggetti espressamente indicati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, vale a dire per i promotori del 'referendum' e per il Governo; ciò salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto in base all'ordinanza letta il 10 gennaio 2005 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti in camera di consiglio, prima che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.
Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di 'referendum' popolare relativo alla intera legge 19 febbraio 2004, n. 40, con l’ordinanza letta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 la Corte ha disposto di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970 e tuttavia interessati alla decisione sulla ammissibilità del 'referendum', come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione deve essere confermata, precisando che essa non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 35 del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di ciò che vale per i soggetti espressamente indicati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, vale a dire per i promotori del 'referendum' e per il Governo; ciò salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno – come è avvenuto in base all'ordinanza letta il 10 gennaio 2005 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti in camera di consiglio, prima che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/05/1970
n. 352
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte