Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Censura dell'intero testo e di sue singole norme - Assenza di alternatività - Conseguente prospettazione ancipite - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 112003).
Sono inammissibili le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo chiedendo alla Corte costituzionale, senza evidenziare alcun nesso di subordinazione logico-giuridica, di scegliere tra i diversi interventi prospettati, e cioè dichiarare costituzionalmente illegittimi l'intero testo di legge censurato, ovvero singole norme di esso, secondo un'alternatività irrisolta che impedisce di identificare il verso delle censure, e perciò fornisce una prospettazione ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44792; S. 66/2022 - mass. 44740; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 152/2020 - mass. 42563; O. 104/2020 - mass. 42975).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili la pluralità di questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE, sia dell'art. 4, commi 1, lett. b e d, e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017; sia dell'art. 3, comma 1, lett. a, b e c, del d.l. n. 99 del 2017; sia al medesimo decreto-legge, come conv., relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa. Il rimettente non ha in alcun modo chiarito l'ordine nel quale le questioni dovrebbero essere esaminate e la relazione tra le stesse esistente).