Sentenza 46/2005 (ECLI:IT:COST:2005:46)
Massima numero 29501
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 46/05 D. SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PRODUZIONE E UTILIZZO DI EMBRIONI UMANI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI NUCLEO E DI CRIOCONSERVAZIONE, A FINI NON RIPRODUTTIVI - DIVIETO - RICHIESTA REFERENDARIA PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME RELATIVE, FINALIZZATA AD AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI CON FINALITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
SENT. 46/05 D. SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PRODUZIONE E UTILIZZO DI EMBRIONI UMANI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI NUCLEO E DI CRIOCONSERVAZIONE, A FINI NON RIPRODUTTIVI - DIVIETO - RICHIESTA REFERENDARIA PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME RELATIVE, FINALIZZATA AD AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI CON FINALITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
Testo
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La richiesta referendaria non si pone, d'altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta. Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità. La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La richiesta referendaria non si pone, d'altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta. Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità. La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 12
co. 7
legge
19/02/2004
n. 40
art. 13
co. 2
legge
19/02/2004
n. 40
art. 13
co. 3
legge
19/02/2004
n. 40
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte