Banche e istituti di credito - In genere - Avvio e svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca - Censura di norme senza indicazione di motivazione e parametri - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 032001).
Sono dichiarate inammissibili, per assoluta mancanza di motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, degli artt. 2, commi 1, lett. c), e 2; 3, commi 2, 3 e 4; 4, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 99 del 2017, come conv., che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - ha imposto ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario selezionato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Tali disposizioni, pur indicate in dispositivo, sono prive di ogni sviluppo argomentativo nel testo dell'ordinanza. Pertanto, esse non danno luogo a questioni scrutinabili nel merito, tanto più per l'omessa evocazione dei parametri costituzionali.