Sentenza 49/2005 (ECLI:IT:COST:2005:49)
Massima numero 29505
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ONIDA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29138  29140  29504


Titolo
SENT. 49/05 D. SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA - RELATIVE SANZIONI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME INTERESSATE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.

Testo
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione di norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40 concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la relativa sanzione (art. 12, comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell'articolo 9, commi 1 e 3 e nell'articolo 12, comma 8, in cui si fa riferimento ai predetti divieto e sanzione. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum', né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha dato questa Corte. La richiesta referendaria, in particolare, non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema. Il quesito è omogeneo e non contraddittorio, perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità). Sotto altro profilo, non può dirsi che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Infine non può sostenersi il carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio del 'referendum', perché verrebbe semplicemente abolito un divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad allora vietata diverrebbe consentita.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 4  co. 3

legge  19/02/2004  n. 40  art. 9  co. 1

legge  19/02/2004  n. 40  art. 9  co. 3

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 1

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte