Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Delegazione legislativa - Conferimento di delega al governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente - Possibilità da accertare caso per caso.
Delegazione legislativa - Conferimento di delega al governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente - Possibilità da accertare caso per caso.
Testo
In caso di impugnazione della delegazione legislativa di cui alla legge n. 30 del 2003 – che prevede deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro -, la lesione delle competenze legislative regionali non deriva dall'uso, di per sé, della delega, ma può conseguire sia dall'avere il legislatore delegante formulato principi e criteri direttivi che tali non sono, per concretizzarsi invece in norme di dettaglio, sia dall'aver il legislatore delegato esorbitato dall'oggetto della delega, non limitandosi a determinare i principi fondamentali, talché occorre procedere all’esame delle singole questioni.
- In tema di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni: esse devono risolversi in una ritenuta esclusione o limitazione dei poteri regionali, v. 'ex plurimis', citate sentenze n. 503/2000, n. 274/2003, n. 4, n. 6 e n. 196/2004.
- In tema di censure riferite alla legislazione delegata: la Corte ha stabilito che con legge delegata possono essere stabiliti i principi fondamentali di una materia, «stante la diversa natura ed il diverso grado di generalità che detti principi possono assumere rispetto ai “principi e criteri direttivi”, v. citata sentenza n. 359/1993 e n. 303/2003. Con la sentenza n. 280/2004, la Corte ha inoltre scrutinato una delega avente ad oggetto non la determinazione bensì la ricognizione di principi fondamentali già esistenti nell'ordinamento e quindi da esso enucleabili.
In caso di impugnazione della delegazione legislativa di cui alla legge n. 30 del 2003 – che prevede deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro -, la lesione delle competenze legislative regionali non deriva dall'uso, di per sé, della delega, ma può conseguire sia dall'avere il legislatore delegante formulato principi e criteri direttivi che tali non sono, per concretizzarsi invece in norme di dettaglio, sia dall'aver il legislatore delegato esorbitato dall'oggetto della delega, non limitandosi a determinare i principi fondamentali, talché occorre procedere all’esame delle singole questioni.
- In tema di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni: esse devono risolversi in una ritenuta esclusione o limitazione dei poteri regionali, v. 'ex plurimis', citate sentenze n. 503/2000, n. 274/2003, n. 4, n. 6 e n. 196/2004.
- In tema di censure riferite alla legislazione delegata: la Corte ha stabilito che con legge delegata possono essere stabiliti i principi fondamentali di una materia, «stante la diversa natura ed il diverso grado di generalità che detti principi possono assumere rispetto ai “principi e criteri direttivi”, v. citata sentenza n. 359/1993 e n. 303/2003. Con la sentenza n. 280/2004, la Corte ha inoltre scrutinato una delega avente ad oggetto non la determinazione bensì la ricognizione di principi fondamentali già esistenti nell'ordinamento e quindi da esso enucleabili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte