Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale - Previsione di interventi di politica attiva del lavoro - Asserita invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” - Riconducibilità della disciplina censurata nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale - Previsione di interventi di politica attiva del lavoro - Asserita invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” - Riconducibilità della disciplina censurata nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le censure mosse all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 30 del 2003 – nella parte in cui prevedono, quali principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro: l'agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale (lettera a), l'agevolazione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto (lettera b), l'estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato (lettera c) -, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che esse rientrino nella materia “tutela e sicurezza del lavoro” e che, quindi, per quanto concerne la competenza legislativa, soggiacciano al criterio dell'attribuzione allo Stato della competenza a determinare i principi fondamentali e della spettanza alle Regioni di tutto ciò che non rientri tra questi. Ed invero, la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro, e quindi anche di quello a tempo parziale, rientra nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato.
Non sono fondate le censure mosse all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 30 del 2003 – nella parte in cui prevedono, quali principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro: l'agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale (lettera a), l'agevolazione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto (lettera b), l'estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato (lettera c) -, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che esse rientrino nella materia “tutela e sicurezza del lavoro” e che, quindi, per quanto concerne la competenza legislativa, soggiacciano al criterio dell'attribuzione allo Stato della competenza a determinare i principi fondamentali e della spettanza alle Regioni di tutto ciò che non rientri tra questi. Ed invero, la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro, e quindi anche di quello a tempo parziale, rientra nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 3
co. 1
legge
14/02/2003
n. 30
art. 3
co. 1
legge
14/02/2003
n. 30
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte