Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Censura dell'intero testo - Assenza di omogeneità delle norme contenute - Conseguente genericità delle censure - Divieto di sindacare il merito delle scelte politiche del Governo - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l'intera disciplina relativa alla liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, con cessione a favore di Banca Intesa San Paolo). (Classif. 112003).
Risultano inammissibili le questioni sollevate avverso interi atti legislativi allorquando le leggi impugnate non siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure; in tal caso, infatti, le censure devono ritenersi generiche e tali da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. (Precedenti: S. 128/2020 - mass. 43486; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 14/2017 - mass 39460; S. 143/2010 - mass. 34590).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili per assoluta mancanza di motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze del d.l. n. 99 del 2017, come conv., nella sua interezza, che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - recepisce la proposta vincolante di acquisto delle Banche presentata da Intesa Sanpaolo spa, della quale è parte integrante la concessione dell'aiuto di Stato per l'importo di euro 4,785 miliardi. Tale decreto-legge contiene norme eterogenee rispetto agli ambiti incisi dalle più specifiche censure formulate dal rimettente, quali quelle sulle procedure concorsuali, sulle cessioni, sugli interventi dello Stato, sulla cessione dei crediti deteriorati, sulle misure di ristoro, nonché disposizioni fiscali, finanziarie e di attuazione. Sotto altro e concorrente profilo, la questione, sollevata con riguardo all'intero testo del decreto-legge, come conv., e della legge di conversione, non mira ad evidenziare un vizio di legittimità della disciplina legislativa, quanto piuttosto a criticare la scelta di opportunità, effettuata dal Governo e ratificata dal Parlamento, di procedere con le modalità censurate alla liquidazione ordinata delle Banche venete. Risulta, quindi, posto in discussione il merito della scelta politica effettuata dal Governo per fronteggiare la crisi delle Banche venete e non la legittimità costituzionale della disciplina in concreto adottata, in violazione dell'art. 28 della legge n. 87 del 1953).