Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Imposizione del rispetto delle competenze previste dalla costituzione e delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di trento e di bolzano nonché obbligo del sostegno e lo sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile e del sostegno ai lavoratori anziani - Asserita violazione delle competenze regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Imposizione del rispetto delle competenze previste dalla costituzione e delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di trento e di bolzano nonché obbligo del sostegno e lo sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile e del sostegno ai lavoratori anziani - Asserita violazione delle competenze regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera b), prima parte, e le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso art. 1 della legge n. 30 del 2003, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, mentre il primo periodo contiene l'indicazione di principi generali e delle finalità per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico, nessuna lesione può derivare alla Regione dalla disposizione che impone il rispetto delle competenze previste dalla Costituzione, ed in particolare di quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (numero 1), e da quella di principio che impone il sostegno e lo sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile ed il sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani (numero 2).
- In materia di sistema di collocamento pubblico ed in genere di servizi per l'impiego, v. sentenza n. 388/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera b), prima parte, e le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso art. 1 della legge n. 30 del 2003, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, mentre il primo periodo contiene l'indicazione di principi generali e delle finalità per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico, nessuna lesione può derivare alla Regione dalla disposizione che impone il rispetto delle competenze previste dalla Costituzione, ed in particolare di quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (numero 1), e da quella di principio che impone il sostegno e lo sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile ed il sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani (numero 2).
- In materia di sistema di collocamento pubblico ed in genere di servizi per l'impiego, v. sentenza n. 388/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte