Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Previsione dell’abrogazione delle norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento; conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati; previsione di un nuovo apparato sanzionatorio - Asserita lesione delle competenze legislative concorrenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Previsione dell’abrogazione delle norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento; conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati; previsione di un nuovo apparato sanzionatorio - Asserita lesione delle competenze legislative concorrenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), numero 3, della legge n. 30 del 2003 - il quale contiene diversi principi e criteri direttivi: la previsione dell'abrogazione di tutte le norme che risulteranno incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264; la conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l); la previsione, in materia di collocamento pubblico, di un nuovo apparato sanzionatorio, contenente sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge –, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, l'inclusione, tra i principi direttivi, dell'abrogazione delle norme incompatibili è soltanto l'esplicitazione di un principio generale già esistente nell'ordinamento. La conservazione del regime dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l), costituisce un mero rinvio a tale disposizione, oggetto di autonome censure (su cui v. massime S e T). Infine, poiché la competenza a disciplinare un apparato sanzionatorio va attribuita secondo le norme che regolano la materia cui le sanzioni si riferiscono, trattandosi nella specie di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), allo Stato compete determinare i principi fondamentali e tra questi ultimi va inclusa la prescrizione che il nuovo apparato dovrà contenere sanzioni amministrative.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), numero 3, della legge n. 30 del 2003 - il quale contiene diversi principi e criteri direttivi: la previsione dell'abrogazione di tutte le norme che risulteranno incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264; la conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l); la previsione, in materia di collocamento pubblico, di un nuovo apparato sanzionatorio, contenente sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge –, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, l'inclusione, tra i principi direttivi, dell'abrogazione delle norme incompatibili è soltanto l'esplicitazione di un principio generale già esistente nell'ordinamento. La conservazione del regime dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l), costituisce un mero rinvio a tale disposizione, oggetto di autonome censure (su cui v. massime S e T). Infine, poiché la competenza a disciplinare un apparato sanzionatorio va attribuita secondo le norme che regolano la materia cui le sanzioni si riferiscono, trattandosi nella specie di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), allo Stato compete determinare i principi fondamentali e tra questi ultimi va inclusa la prescrizione che il nuovo apparato dovrà contenere sanzioni amministrative.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte