Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29141  29142  29143  29144  29145  29146  29147  29148  29149  29151  29152  29153  29154  29155  29156  29157  29158  29159  29160  29161  29162  29163  29164  29165  29166  29167  29168  29169  29170  29171  29172  29173  29174  29175  29176  29177  29178  29179  29180  29181  29182  29183


Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Previsione del mantenimento allo stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro - Asserito contrasto con le potestà legislative ed amministrative delle regioni nonché con il principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia di competenza esclusiva dello stato riguardante il “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, senza con ciò escludere il coinvolgimento delle regioni nella disciplina e nella gestione del sistema informatico - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), numero 4, della legge n. 30 del 2003 - che include tra i principi e criteri direttivi il mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro –, sollevata per contrasto non solo con l'art. 117, terzo comma, Cost., ma anche con l'art. 118 Cost. e con il principio di sussidiarietà. Ed invero, La disposizione, che non comporta alcuna estensione delle funzioni già svolte dallo Stato, riguarda il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, previsto come materia di competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. La norma, peraltro, non esclude la facoltà delle Regioni di disciplinare la predisposizione in sede regionale di sistemi di raccolta dati e deve essere valutata insieme con quelle del decreto delegato concernenti il sistema suindicato.

Atti oggetto del giudizio

legge  14/02/2003  n. 30  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte