Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento allo stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale - Asserita violazione delle competenze legislative (in materia di tutela e sicurezza del lavoro) ed amministrative regionali nonché del principio di sussidiarietà - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata nella materia “ordinamento civile” di esclusiva spettanza statale - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento allo stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale - Asserita violazione delle competenze legislative (in materia di tutela e sicurezza del lavoro) ed amministrative regionali nonché del principio di sussidiarietà - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata nella materia “ordinamento civile” di esclusiva spettanza statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. Infatti – come si è detto scrutinando le questioni aventi ad oggetto l'art. 5 della legge n. 30, v. massima F – la conciliazione delle controversie di lavoro, rispetto alla quale le funzioni amministrative sono strettamente strumentali, non rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, bensì in quella dell'ordinamento civile, in quanto concernente la definizione transattiva delle controversie stesse, ed in particolare quella della giurisdizione e norme processuali per l'incidenza che la previsione e la regolamentazione del tentativo di componimento bonario delle liti possono avere sullo svolgimento del processo.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. Infatti – come si è detto scrutinando le questioni aventi ad oggetto l'art. 5 della legge n. 30, v. massima F – la conciliazione delle controversie di lavoro, rispetto alla quale le funzioni amministrative sono strettamente strumentali, non rientra nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, bensì in quella dell'ordinamento civile, in quanto concernente la definizione transattiva delle controversie stesse, ed in particolare quella della giurisdizione e norme processuali per l'incidenza che la previsione e la regolamentazione del tentativo di componimento bonario delle liti possono avere sullo svolgimento del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte