Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo stato delle funzioni amministrative relative “alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’unione europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero - Asserita esorbitanza della competenza esclusiva statale in relazione ai flussi di entrata nel territorio regionale - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata nella materia “immigrazione” appartenente alla potestà esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo stato delle funzioni amministrative relative “alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’unione europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero - Asserita esorbitanza della competenza esclusiva statale in relazione ai flussi di entrata nel territorio regionale - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata nella materia “immigrazione” appartenente alla potestà esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione dell’art. 117 Cost. Infatti, a prescindere dal rilievo che la disposizione non attribuisce allo Stato alcuna nuova competenza, la materia “immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione dell’art. 117 Cost. Infatti, a prescindere dal rilievo che la disposizione non attribuisce allo Stato alcuna nuova competenza, la materia “immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte