Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29141  29142  29143  29144  29145  29146  29147  29148  29149  29150  29151  29152  29154  29155  29156  29157  29158  29159  29160  29161  29162  29163  29164  29165  29166  29167  29168  29169  29170  29171  29172  29173  29174  29175  29176  29177  29178  29179  29180  29181  29182  29183


Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo stato delle funzioni amministrative relative “alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’unione europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero - Asserita esorbitanza della competenza esclusiva statale in relazione ai flussi di entrata nel territorio regionale - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata nella materia “immigrazione” appartenente alla potestà esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione dell’art. 117 Cost. Infatti, a prescindere dal rilievo che la disposizione non attribuisce allo Stato alcuna nuova competenza, la materia “immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

legge  14/02/2003  n. 30  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte