Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo stato delle funzioni amministrative relative “alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’unione europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo stato delle funzioni amministrative relative “alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’unione europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti, la materia “immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003 – là dove prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attività lavorative all'estero» -, sollevata per ritenuta violazione degli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti, la materia “immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte