Banche e istituti di credito - In genere - Avvio e svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, con cessione a favore di Banca Intesa San Paolo - Esclusione della cessione di alcune passività, debiti e controversie - Denunciati disparità di trattamento, eccesso di potere legislativo, violazione del dovere di solidarietà economica, della normativa europea sugli aiuti di Stato, del diritto di proprietà come riconosciuto anche a livello europeo e convenzionale, del principio della tutela del risparmio e della funzione sociale della cooperazione, del principio costituzionale sull'imposizione delle prestazioni personali e patrimoniali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 032001).
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE - dell'art. 4, commi 1, lett. b) e d), e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017 come conv., che disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - imponendo ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario selezionato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Il ricorrente non illustra le ragioni che possano dimostrare la pregiudizialità delle relative questioni rispetto alla definizione del processo principale, concernendo queste norme, rispettivamente: l'attuazione di un aiuto di Stato, mediante la fornitura di un supporto finanziario, volto a coprire il fabbisogno di capitale generatosi in capo alla cessionaria in seguito all'acquisizione di parte delle due Banche e a sostenere le misure di ristrutturazione aziendale da attivare; l'acquisizione di crediti in capo alla cessionaria e allo Stato verso la LCA; le misure di ristoro stabilite per gli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o loro successori mortis causa. Le questioni, pertanto, relative al regime degli interventi dello Stato e alla disciplina delle misure di ristoro, risultano avulse dai caratteri delle pretese avanzate nel giudizio a quo, atteso che questo ha ad oggetto una domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della sola cessionaria Intesa Sanpaolo spa. (Precedenti: S. 109/2022 - mass. 44932; S. 283/2016 - mass. 39362).