Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29141  29142  29143  29144  29145  29146  29147  29148  29149  29150  29151  29152  29153  29154  29155  29157  29158  29159  29160  29161  29162  29163  29164  29165  29166  29167  29168  29169  29170  29171  29172  29173  29174  29175  29176  29177  29178  29179  29180  29181  29182  29183


Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento, nella nuova disciplina del collocamento, alle province delle funzioni amministrative attribuite dal d. lgs. n. 469 del 1997 - Asserita incompetenza dello stato ad attribuire funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente - Esclusione - Mantenimento delle funzioni delle province fin quando le regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce, come principio e criterio direttivo da seguire nella nuova disciplina del collocamento, il «mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative, attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469»-, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non spetterebbe allo Stato l'attribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente. Ed invero l'allocazione delle funzioni amministrative nelle materie, come quella di cui si tratta (tutela e sicurezza del lavoro), di competenza concorrente, non spetta, in linea di principio, allo Stato. Tuttavia, come questa Corte ha già affermato vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere sacrificati. Tali rilievi comportano che le funzioni delle Province continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina. La norma va intesa, quindi, nel senso che le funzioni amministrative sono mantenute in capo alle Province senza precludere la possibilità di diverse discipline da parte delle Regioni.

- In tema di funzioni amministrative che non possono subire interruzioni, v. sentenza n. 13/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  14/02/2003  n. 30  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte