Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento, nella nuova disciplina del collocamento, alle province delle funzioni amministrative attribuite dal d. lgs. n. 469 del 1997 - Asserita incompetenza dello stato ad attribuire funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente - Esclusione - Mantenimento delle funzioni delle province fin quando le regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento, nella nuova disciplina del collocamento, alle province delle funzioni amministrative attribuite dal d. lgs. n. 469 del 1997 - Asserita incompetenza dello stato ad attribuire funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente - Esclusione - Mantenimento delle funzioni delle province fin quando le regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce, come principio e criterio direttivo da seguire nella nuova disciplina del collocamento, il «mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative, attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469»-, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non spetterebbe allo Stato l'attribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente. Ed invero l'allocazione delle funzioni amministrative nelle materie, come quella di cui si tratta (tutela e sicurezza del lavoro), di competenza concorrente, non spetta, in linea di principio, allo Stato. Tuttavia, come questa Corte ha già affermato vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere sacrificati. Tali rilievi comportano che le funzioni delle Province continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina. La norma va intesa, quindi, nel senso che le funzioni amministrative sono mantenute in capo alle Province senza precludere la possibilità di diverse discipline da parte delle Regioni.
- In tema di funzioni amministrative che non possono subire interruzioni, v. sentenza n. 13/2004.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003 - che stabilisce, come principio e criterio direttivo da seguire nella nuova disciplina del collocamento, il «mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative, attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469»-, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto non spetterebbe allo Stato l'attribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente. Ed invero l'allocazione delle funzioni amministrative nelle materie, come quella di cui si tratta (tutela e sicurezza del lavoro), di competenza concorrente, non spetta, in linea di principio, allo Stato. Tuttavia, come questa Corte ha già affermato vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere sacrificati. Tali rilievi comportano che le funzioni delle Province continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina. La norma va intesa, quindi, nel senso che le funzioni amministrative sono mantenute in capo alle Province senza precludere la possibilità di diverse discipline da parte delle Regioni.
- In tema di funzioni amministrative che non possono subire interruzioni, v. sentenza n. 13/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte