Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento - Istituzione dell’albo delle agenzie per il lavoro - Disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell’attività e di revoca dell’attività - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento - Istituzione dell’albo delle agenzie per il lavoro - Disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell’attività e di revoca dell’attività - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che istituisce un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell’attività e di revoca di dette attività -, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti l’impugnata disciplina è connessa alla scelta dell'unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento (v. massima T), mentre la previsione delle sue articolazioni è in funzione della varietà sia dei soggetti cui può essere data l'autorizzazione o l'accreditamento, sia delle attività che essi possono svolgere. Inoltre, poiché le agenzie iscritte nell'albo possono svolgere la loro attività sull'intero territorio nazionale e l'autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica del corretto andamento dell'attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003), la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività, di revoca dell'autorizzazione e «di ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività amministrative, è coessenziale ai principi fondamentali in materia di unicità di regime autorizzatorio o di accreditamento.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che istituisce un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell’attività e di revoca di dette attività -, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti l’impugnata disciplina è connessa alla scelta dell'unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento (v. massima T), mentre la previsione delle sue articolazioni è in funzione della varietà sia dei soggetti cui può essere data l'autorizzazione o l'accreditamento, sia delle attività che essi possono svolgere. Inoltre, poiché le agenzie iscritte nell'albo possono svolgere la loro attività sull'intero territorio nazionale e l'autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica del corretto andamento dell'attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003), la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività, di revoca dell'autorizzazione e «di ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività amministrative, è coessenziale ai principi fondamentali in materia di unicità di regime autorizzatorio o di accreditamento.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 4
co. 1
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 4
co. 2
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 4
co. 4
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 4
co. 5
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte