Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell’organizzazione del mercato del lavoro - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Asserita violazione della legge di delega e delle competenze legislative e amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell’organizzazione del mercato del lavoro - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Asserita violazione della legge di delega e delle competenze legislative e amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che prevede particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione -, sollevata in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost. Ed invero tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004, che ha inciso sul d.lgs. n. 276 del 2003, si rileva che il contenuto precettivo del comma 2 non è mutato per effetto della sostituzione operata dall’anzidetto provvedimento legislativo, così come non è mutato quello del comma 3 in conseguenza della modifica, sicché è sulle norme come sostituite o modificate che occorre trasferire le censure. Esse, come quelle contro i commi 1, 4, 5, 6 e 7, non sono fondate, per ragioni analoghe a quelle già esposte con riguardo all'art. 4 (v. massime U e V), anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – che prevede particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione -, sollevata in relazione agli artt. 76, 117 e 118 Cost. Ed invero tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004, che ha inciso sul d.lgs. n. 276 del 2003, si rileva che il contenuto precettivo del comma 2 non è mutato per effetto della sostituzione operata dall’anzidetto provvedimento legislativo, così come non è mutato quello del comma 3 in conseguenza della modifica, sicché è sulle norme come sostituite o modificate che occorre trasferire le censure. Esse, come quelle contro i commi 1, 4, 5, 6 e 7, non sono fondate, per ragioni analoghe a quelle già esposte con riguardo all'art. 4 (v. massime U e V), anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte