Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Costituzione della sezione regionale dell’albo delle agenzie per il lavoro - Modalità di costituzione e procedure connesse - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Cessazione della materia del contendere per 'ius superveniens'.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Costituzione della sezione regionale dell’albo delle agenzie per il lavoro - Modalità di costituzione e procedure connesse - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Cessazione della materia del contendere per 'ius superveniens'.
Testo
Va dichiarata, per 'ius superveniens', la cessazione della materia del contendere dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 8, numeri 23 e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti la sostituzione del comma 8 operata dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 comporta che non è più previsto che le modalità di costituzione dell'apposita sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 276 del 2003, e delle procedure ad essa connesse siano stabilite da un decreto ministeriale (disciplina denunciata per violazione delle competenze assegnate dallo Statuto d'autonomia alla Provincia di Trento); è invece stabilito che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dallo stesso decreto.
Va dichiarata, per 'ius superveniens', la cessazione della materia del contendere dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 8, numeri 23 e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti la sostituzione del comma 8 operata dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 comporta che non è più previsto che le modalità di costituzione dell'apposita sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 276 del 2003, e delle procedure ad essa connesse siano stabilite da un decreto ministeriale (disciplina denunciata per violazione delle competenze assegnate dallo Statuto d'autonomia alla Provincia di Trento); è invece stabilito che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dallo stesso decreto.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 6
co. 8
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte