Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro e sui rapporti tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori - Disposizioni riguardanti la distinzione tra appalto lecito e interposizione privata nonché i principi concernenti l’apparato sanzionatorio civilstico e penalistico - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate nelle materie di competenza esclusiva statale “ordinamento civile e penale” - Non fondatezza delle questioni.
Lavoro - Deleghe al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro e sui rapporti tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori - Disposizioni riguardanti la distinzione tra appalto lecito e interposizione privata nonché i principi concernenti l’apparato sanzionatorio civilstico e penalistico - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate nelle materie di competenza esclusiva statale “ordinamento civile e penale” - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge n. 30 del 2003, sollevate con riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. Infatti le disposizioni 'sub' numeri 2, 4 e 5 contengono norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro altrui e sui rapporti che da essa nascono tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori. Le norme rientrano quindi nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Le disposizioni di cui ai numeri 3 e 7 riguardano la distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata e quindi sono anch'esse da ricondurre all'ordinamento civile. Infine la disposizione contenuta nel numero 6 ha ad oggetto i principi concernenti l'apparato sanzionatorio civilistico e penalistico e quindi ancora una volta materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.).
Non sono fondate le questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge n. 30 del 2003, sollevate con riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. Infatti le disposizioni 'sub' numeri 2, 4 e 5 contengono norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro altrui e sui rapporti che da essa nascono tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori. Le norme rientrano quindi nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Le disposizioni di cui ai numeri 3 e 7 riguardano la distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata e quindi sono anch'esse da ricondurre all'ordinamento civile. Infine la disposizione contenuta nel numero 6 ha ad oggetto i principi concernenti l'apparato sanzionatorio civilistico e penalistico e quindi ancora una volta materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.).
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte