Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro - Versamento di contributi destinati ad un fondo per interventi in favore dei lavoratori a tempo determinato - Asserita violazione delle competenze legislative regionali nonché del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla materia previdenziale e alle norme generali sulla tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro - Versamento di contributi destinati ad un fondo per interventi in favore dei lavoratori a tempo determinato - Asserita violazione delle competenze legislative regionali nonché del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla materia previdenziale e alle norme generali sulla tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 (recante “Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito) del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur essendo i fondi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 destinati ad attività rientranti in materie o di competenza esclusiva regionale (formazione professionale) o di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), la disciplina, così come configurata, diventerebbe di competenza esclusivamente statale, senza alcun coinvolgimento delle Regioni e quindi anche in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Infatti la prevalenza e soprattutto l'indefettibilità della natura previdenziale del fondo a fronte di altre destinazioni puramente eventuali delle risorse, il carattere nazionale del medesimo, la necessità di tener conto della «sostenibilità finanziaria complessiva del sistema», giustificano l'attrazione alle competenze statali anche di funzioni amministrative.
- In tema di attrazione a competenze legislative statali, v. citata sentenza n. 303/2003.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 (recante “Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito) del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur essendo i fondi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 destinati ad attività rientranti in materie o di competenza esclusiva regionale (formazione professionale) o di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), la disciplina, così come configurata, diventerebbe di competenza esclusivamente statale, senza alcun coinvolgimento delle Regioni e quindi anche in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Infatti la prevalenza e soprattutto l'indefettibilità della natura previdenziale del fondo a fronte di altre destinazioni puramente eventuali delle risorse, il carattere nazionale del medesimo, la necessità di tener conto della «sostenibilità finanziaria complessiva del sistema», giustificano l'attrazione alle competenze statali anche di funzioni amministrative.
- In tema di attrazione a competenze legislative statali, v. citata sentenza n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte