Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Delega al governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio - Asserito carattere dettagliato della normativa oggetto di delegazione nonché violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Delega al governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio - Asserito carattere dettagliato della normativa oggetto di delegazione nonché violazione delle competenze assegnate dallo statuto d’autonomia alla provincia di trento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) della legge n. 30 del 2003 in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti la disposizione di cui alla lettera c), che prevede forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali da favorire «il subentro nell'attività di impresa», è norma destinata ad operare all'interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle competenze regionali. Le disposizioni 'sub' d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità d'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali. Allo stesso modo le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) contengono norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare, sull'incentivazione al lavoro femminile.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) della legge n. 30 del 2003 in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo. Infatti la disposizione di cui alla lettera c), che prevede forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali da favorire «il subentro nell'attività di impresa», è norma destinata ad operare all'interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle competenze regionali. Le disposizioni 'sub' d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità d'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali. Allo stesso modo le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) contengono norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare, sull'incentivazione al lavoro femminile.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 2
co. 1
legge
14/02/2003
n. 30
art. 2
co. 1
legge
14/02/2003
n. 30
art. 2
co. 1
legge
14/02/2003
n. 30
art. 2
co. 1
legge
14/02/2003
n. 30
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte