Reati e pene - Pene sostitutive - Pena pecuniaria in sostituzione di pene detentive brevi - Coefficiente di ragguaglio - Possibile applicazione del criterio più favorevole dettato per il procedimento per decreto penale (75 euro), anziché di quello previsto dal codice penale (250 euro), ovvero di meccanismi di adeguamento della pena pecuniaria - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210047).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato in quello di cui all'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (75 euro) ovvero possa fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133-bis cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 135 del medesimo codice (250 euro). La sentenza n. 28 del 2022 ha già dichiarato, in senso conforme al petitum del rimettente, l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata, ora peraltro integralmente sostituita dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha previsto una disciplina del tasso di ragguaglio ancora più favorevole. (Precedenti: O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 102/2022 - mass. 44906; S. 28/2022 - mass. 44623; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 93/2021 - mass. 43872).