Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29141  29142  29143  29144  29145  29146  29147  29148  29149  29150  29151  29152  29153  29154  29155  29156  29157  29158  29159  29160  29161  29162  29163  29164  29165  29166  29167  29168  29169  29170  29171  29172  29173  29174  29175  29177  29178  29179  29180  29181  29182  29183


Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato e numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Attinenza della disposizione censurata all’ordinamento civile e ad un principio fondamentale della tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 117 Cost. poiché la disposizione censurata conterrebbe una disciplina esaustiva sia “delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato”, sia del numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere. Infatti è sufficiente rilevare, per quanto concerne la prima parte, che la disposizione attiene all'ordinamento civile, mentre per quanto riguarda la seconda che la determinazione del numero massimo di apprendisti è principio fondamentale concernente un particolare profilo della tutela del lavoro.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte