Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato e numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Attinenza della disposizione censurata all’ordinamento civile e ad un principio fondamentale della tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato e numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Attinenza della disposizione censurata all’ordinamento civile e ad un principio fondamentale della tutela del lavoro - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 117 Cost. poiché la disposizione censurata conterrebbe una disciplina esaustiva sia “delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato”, sia del numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere. Infatti è sufficiente rilevare, per quanto concerne la prima parte, che la disposizione attiene all'ordinamento civile, mentre per quanto riguarda la seconda che la determinazione del numero massimo di apprendisti è principio fondamentale concernente un particolare profilo della tutela del lavoro.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 117 Cost. poiché la disposizione censurata conterrebbe una disciplina esaustiva sia “delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato”, sia del numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere. Infatti è sufficiente rilevare, per quanto concerne la prima parte, che la disposizione attiene all'ordinamento civile, mentre per quanto riguarda la seconda che la determinazione del numero massimo di apprendisti è principio fondamentale concernente un particolare profilo della tutela del lavoro.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 47
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte