Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29141  29142  29143  29144  29145  29146  29147  29148  29149  29150  29151  29152  29153  29154  29155  29156  29157  29158  29159  29160  29161  29162  29163  29164  29165  29166  29167  29168  29169  29170  29171  29172  29173  29174  29175  29176  29178  29179  29180  29181  29182  29183


Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Apprendistato e contratto di inserimento - Apprendistato per l’espletamento del diritto - Dovere di istruzione e formazione e regolamentazione dei relativi profili formativi - Apprendistato professionalizzante e regolamentazione dei relativi profili formativi - Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e regolamentazione della durata - Asserita violazione della potestà legislativa e regolamentare delle regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs n. 276 del 2003, in riferimento all’art. 117 Cost. Tali impugnazioni sono correlative a quelle contro le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 2 della legge n. 30 del 2003. Tutte le censure muovono dal presupposto che la formazione, in qualsiasi sede svolta, sia attribuzione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome e che pertanto qualsiasi limitazione alla potestà legislativa o regolamentare delle ricorrenti comporti violazione dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost.; alcune di esse, con prospettazioni alternative o subordinate, fanno riferimento anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lamentano che il legislatore statale non si sia limitato alla determinazione di principi fondamentali. Orbene, se è vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze. In tale situazione la previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (comma 4) non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 48  co. 

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 49  co. 

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 50  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte