Sentenza 50/2005 (ECLI:IT:COST:2005:50)
Massima numero 29182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti - Disciplina e coordinamento informativo a fini previdenziali - Esclusione di ogni rilievo lavoristico delle prestazioni occasionali eseguite a favore di parenti ed affini - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti - Disciplina e coordinamento informativo a fini previdenziali - Esclusione di ogni rilievo lavoristico delle prestazioni occasionali eseguite a favore di parenti ed affini - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70, 72, 73 e 74 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. Infatti sia gli articoli da 70 a 73 che l’art. 74 rientrano in materie di competenza esclusiva dello Stato piuttosto che in quella della tutela e sicurezza del lavoro, riguardando in modo prevalente – se non esclusivo – aspetti privatistici e previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro accessorio. I primi (artt. 70 a 73) disciplinano quelle prestazioni di natura meramente occasionale nell'ambito dei piccoli lavori domestici, di giardinaggio, d'insegnamento supplementare, di collaborazione con enti o associazioni per lo svolgimento di lavori di emergenza, prestazioni tutte accomunate dalla caratteristica di dar luogo in un anno solare a compensi che non superino un determinato tetto e la circostanza che detta disciplina riguardi soggetti ai margini del mercato del lavoro attiene alle motivazioni di politica legislativa e non agli strumenti di cui il legislatore si è avvalso. Il secondo (art. 74) prevede, escludendo ogni rilievo lavoristico, le prestazioni occasionali riguardanti attività agricole, eseguite a favore di parenti o affini sino al terzo grado.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70, 72, 73 e 74 del d.lgs. n. 276 del 2003, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. Infatti sia gli articoli da 70 a 73 che l’art. 74 rientrano in materie di competenza esclusiva dello Stato piuttosto che in quella della tutela e sicurezza del lavoro, riguardando in modo prevalente – se non esclusivo – aspetti privatistici e previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro accessorio. I primi (artt. 70 a 73) disciplinano quelle prestazioni di natura meramente occasionale nell'ambito dei piccoli lavori domestici, di giardinaggio, d'insegnamento supplementare, di collaborazione con enti o associazioni per lo svolgimento di lavori di emergenza, prestazioni tutte accomunate dalla caratteristica di dar luogo in un anno solare a compensi che non superino un determinato tetto e la circostanza che detta disciplina riguardi soggetti ai margini del mercato del lavoro attiene alle motivazioni di politica legislativa e non agli strumenti di cui il legislatore si è avvalso. Il secondo (art. 74) prevede, escludendo ogni rilievo lavoristico, le prestazioni occasionali riguardanti attività agricole, eseguite a favore di parenti o affini sino al terzo grado.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 70
co.
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 72
co.
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 73
co.
decreto legislativo
10/09/2003
n. 276
art. 74
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte