Sentenza 51/2005 (ECLI:IT:COST:2005:51)
Massima numero 29185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Finanziamenti statali per la formazione professionale - Ricorsi della regione emilia-romagna - Inerenza della normativa statale impugnata ad una materia devoluta alla competenza legislativa residuale delle regioni - Illegittimità costituzionale.
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Finanziamenti statali per la formazione professionale - Ricorsi della regione emilia-romagna - Inerenza della normativa statale impugnata ad una materia devoluta alla competenza legislativa residuale delle regioni - Illegittimità costituzionale.
Testo
È fondata in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che disciplina il «Finanziamento di interventi per la formazione professionale». Ed invero, appartenendo la formazione professionale alla competenza residuale delle Regioni, non è consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie spettanti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni, poiché, in primo luogo, il ricorso a questo tipo di finanziamento può divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza e, in secondo luogo, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».
- In materia di istruzione, v. citata sentenza n. 13/2004.
- In tema di erogazione alle Regioni di finanziamenti statali a destinazione vincolata, v. citate sentenze n. 424, n. 423, n. 320, n. 16/2004 e n. 370/2003.
È fondata in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che disciplina il «Finanziamento di interventi per la formazione professionale». Ed invero, appartenendo la formazione professionale alla competenza residuale delle Regioni, non è consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie spettanti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni, poiché, in primo luogo, il ricorso a questo tipo di finanziamento può divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza e, in secondo luogo, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».
- In materia di istruzione, v. citata sentenza n. 13/2004.
- In tema di erogazione alle Regioni di finanziamenti statali a destinazione vincolata, v. citate sentenze n. 424, n. 423, n. 320, n. 16/2004 e n. 370/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 47
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte