Sentenza 51/2005 (ECLI:IT:COST:2005:51)
Massima numero 29186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Finanziamenti statali per la formazione nell'apprendistato - Ricorsi della regione emilia-romagna - Potere del ministro del lavoro di definire criteri e modalità di destinazione - Denunciata violazione della potestà legislativa, finanziaria e amministrativa delle regioni - In subordine: invocata necessità che i poteri statali siano esercitati previa intesa con la conferenza stato-regioni (nel rispetto del principio di leale collaborazione) - Non fondatezza della questione.
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Finanziamenti statali per la formazione nell'apprendistato - Ricorsi della regione emilia-romagna - Potere del ministro del lavoro di definire criteri e modalità di destinazione - Denunciata violazione della potestà legislativa, finanziaria e amministrativa delle regioni - In subordine: invocata necessità che i poteri statali siano esercitati previa intesa con la conferenza stato-regioni (nel rispetto del principio di leale collaborazione) - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 2002, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost. Infatti, premesso che, nell'attuale assetto del mercato del lavoro la disciplina dell'apprendistato si colloca all'incrocio di una pluralità di competenze: esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle Regioni (formazione professionale), concorrenti di Stato e Regioni (tutela del lavoro, istruzione), l’intervento legislativo dello Stato – proprio perché incidente su plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate – deve prevedere strumenti idonei a garantire una leale collaborazione con le Regioni, che si è in concreto realizzata, (pur se non nella forma più pregnante costituita dall'intesa), in quanto la ripartizione è stata nella specie attuata previo parere favorevole reso dal «Coordinamento tecnico regioni per la formazione professionale e il lavoro».
- In materia di occupazione e mercato del lavoro, v. citata sentenza n. 50/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 2002, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost. Infatti, premesso che, nell'attuale assetto del mercato del lavoro la disciplina dell'apprendistato si colloca all'incrocio di una pluralità di competenze: esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle Regioni (formazione professionale), concorrenti di Stato e Regioni (tutela del lavoro, istruzione), l’intervento legislativo dello Stato – proprio perché incidente su plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate – deve prevedere strumenti idonei a garantire una leale collaborazione con le Regioni, che si è in concreto realizzata, (pur se non nella forma più pregnante costituita dall'intesa), in quanto la ripartizione è stata nella specie attuata previo parere favorevole reso dal «Coordinamento tecnico regioni per la formazione professionale e il lavoro».
- In materia di occupazione e mercato del lavoro, v. citata sentenza n. 50/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 47
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte