Sentenza 51/2005 (ECLI:IT:COST:2005:51)
Massima numero 29187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29184  29185  29186


Titolo
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Fondi interprofessionali per la formazione continua - Istituzione e gestione a livello nazionale - Ricorsi della regione emilia-romagna - Incidenza della disciplina impugnata con materie di competenza esclusiva statale, nonché residuale e concorrente delle regioni - Mancata previsione di strumenti idonei a garantire una leale collaborazione tra stato e regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Ed invero, premesso che i «fondi interprofessionali per la formazione continua», disciplinati dalla norma impugnata, operano in materia di formazione professionale, che appartiene alla competenza residuale della Regione, l’intervento legislativo dello Stato – a tutela di interessi specificamente attinenti a materie attribuite alla sua competenza legislativa esclusiva – deve rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via residuale (o, eventualmente, concorrente), sfera legislativa che non risulta nella specie rispettata, là dove la disciplina impugnata non prevede strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 48  co. 

legge  23/12/2000  n. 388  art. 118  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte