Sentenza 51/2005 (ECLI:IT:COST:2005:51)
Massima numero 29187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Fondi interprofessionali per la formazione continua - Istituzione e gestione a livello nazionale - Ricorsi della regione emilia-romagna - Incidenza della disciplina impugnata con materie di competenza esclusiva statale, nonché residuale e concorrente delle regioni - Mancata previsione di strumenti idonei a garantire una leale collaborazione tra stato e regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Formazione professionale - Norme della legge finanziaria 2003 - Fondi interprofessionali per la formazione continua - Istituzione e gestione a livello nazionale - Ricorsi della regione emilia-romagna - Incidenza della disciplina impugnata con materie di competenza esclusiva statale, nonché residuale e concorrente delle regioni - Mancata previsione di strumenti idonei a garantire una leale collaborazione tra stato e regioni - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Ed invero, premesso che i «fondi interprofessionali per la formazione continua», disciplinati dalla norma impugnata, operano in materia di formazione professionale, che appartiene alla competenza residuale della Regione, l’intervento legislativo dello Stato – a tutela di interessi specificamente attinenti a materie attribuite alla sua competenza legislativa esclusiva – deve rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via residuale (o, eventualmente, concorrente), sfera legislativa che non risulta nella specie rispettata, là dove la disciplina impugnata non prevede strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Ed invero, premesso che i «fondi interprofessionali per la formazione continua», disciplinati dalla norma impugnata, operano in materia di formazione professionale, che appartiene alla competenza residuale della Regione, l’intervento legislativo dello Stato – a tutela di interessi specificamente attinenti a materie attribuite alla sua competenza legislativa esclusiva – deve rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via residuale (o, eventualmente, concorrente), sfera legislativa che non risulta nella specie rispettata, là dove la disciplina impugnata non prevede strumenti idonei a garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 48
co.
legge
23/12/2000
n. 388
art. 118
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte