Sentenza 52/2005 (ECLI:IT:COST:2005:52)
Massima numero 29188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SETN. 52/05. SPESE DI GIUSTIZIA - ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO O DI REVOCA - PROCESSO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA E, IN SUBORDINE, DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA PER L’ATTRIBUZIONE AD UN GIUDICE MONOCRATICO DELLA POTESTÀ DI SINDACARE PROVVEDIMENTI DI UN ORGANO COLLEGIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SETN. 52/05. SPESE DI GIUSTIZIA - ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO O DI REVOCA - PROCESSO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA E, IN SUBORDINE, DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA PER L’ATTRIBUZIONE AD UN GIUDICE MONOCRATICO DELLA POTESTÀ DI SINDACARE PROVVEDIMENTI DI UN ORGANO COLLEGIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, nella parte in cui dispone che nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di revoca del decreto di ammissione già accordato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica anziché collegiale. Poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un’eccezione, senza che a ciò possa costituire ostacolo la disposizione dell’art. 50-bis cod. proc. civ., il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli articoli 737 e seguenti del codice, dovendosi altresì escludere, tenuto conto che il provvedimento sul quale si pronuncia il giudice dell’opposizione è un provvedimento amministrativo, anche se adottato da un organo giudiziario, la irragionevolezza della scelta del legislatore di affidare la cognizione di un provvedimento amministrativo ad un giudice monocratico.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, nella parte in cui dispone che nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di revoca del decreto di ammissione già accordato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica anziché collegiale. Poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un’eccezione, senza che a ciò possa costituire ostacolo la disposizione dell’art. 50-bis cod. proc. civ., il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli articoli 737 e seguenti del codice, dovendosi altresì escludere, tenuto conto che il provvedimento sul quale si pronuncia il giudice dell’opposizione è un provvedimento amministrativo, anche se adottato da un organo giudiziario, la irragionevolezza della scelta del legislatore di affidare la cognizione di un provvedimento amministrativo ad un giudice monocratico.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 99
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte