Sentenza 53/2005 (ECLI:IT:COST:2005:53)
Massima numero 29189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29190


Titolo
SENT. 53/05 A. SPESE DI GIUSTIZIA - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO SIA STATO ADOTTATO DA UN GIUDICE COLLEGIALE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per avere il legislatore delegato – al comma 2 del suddetto articolo – trasferito la competenza a decidere sulle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi ai periti dal giudice in composizione collegiale al giudice in composizione monocratica, introducendo in tal modo una innovazione radicale senza rispettare i limiti della delega. Poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un’eccezione, senza che a ciò possa costituire ostacolo la disposizione dell’art. 50-bis cod. proc. civ., il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto, giacché il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge 15 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli artt. 737 e seguenti del codice.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 170  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte