Sentenza 53/2005 (ECLI:IT:COST:2005:53)
Massima numero 29190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
29189
Titolo
SENT. 53/05 B. SPESE DI GIUSTIZIA - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO SIA STATO ADOTTATO DA UN GIUDICE COLLEGIALE - DENUNCIATA CARENZA NELLA LEGGE DI DELEGA DEI LIMITI E DELL’OGGETTO IN UNA MATERIA COPERTA DA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 53/05 B. SPESE DI GIUSTIZIA - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO SIA STATO ADOTTATO DA UN GIUDICE COLLEGIALE - DENUNCIATA CARENZA NELLA LEGGE DI DELEGA DEI LIMITI E DELL’OGGETTO IN UNA MATERIA COPERTA DA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in quanto non prevede i limiti e l’oggetto della delega in una materia, quale quella riguardante la competenza del giudice, coperta da riserva assoluta di legge ai sensi dell’art. 25 della Costituzione. Poiché la legge di delegazione prevede l’emanazione di testi unici intesi a riordinare le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazione (art. 1, comma 1, lett. b) mediante il richiamo dei relativi provvedimenti normativi - materie che, per il testo unico in tema di spese di giustizia, risultano dall’allegato 1 della stessa legge, numeri 9, 10 e 11, attraverso l’individuazione, tra i tanti, dei cosiddetti campione penale e civile (n. 10), che regolavano anche le spese concernenti gli ausiliari del giudice - la materia oggetto di riordino risulta delimitata dalla normativa richiamata negli allegati, mentre i limiti di intervento del legislatore delegato sono segnati dai principî e criteri direttivi fissati dall’art. 7, comma 2, senza che possa rilevare la riserva assoluta di cui all’art. 25 Cost., in quanto la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non la competenza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in quanto non prevede i limiti e l’oggetto della delega in una materia, quale quella riguardante la competenza del giudice, coperta da riserva assoluta di legge ai sensi dell’art. 25 della Costituzione. Poiché la legge di delegazione prevede l’emanazione di testi unici intesi a riordinare le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazione (art. 1, comma 1, lett. b) mediante il richiamo dei relativi provvedimenti normativi - materie che, per il testo unico in tema di spese di giustizia, risultano dall’allegato 1 della stessa legge, numeri 9, 10 e 11, attraverso l’individuazione, tra i tanti, dei cosiddetti campione penale e civile (n. 10), che regolavano anche le spese concernenti gli ausiliari del giudice - la materia oggetto di riordino risulta delimitata dalla normativa richiamata negli allegati, mentre i limiti di intervento del legislatore delegato sono segnati dai principî e criteri direttivi fissati dall’art. 7, comma 2, senza che possa rilevare la riserva assoluta di cui all’art. 25 Cost., in quanto la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non la competenza.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/03/1999
n. 50
art. 7
co.
legge
21/11/2000
n. 340
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte