Ordinanza 54/2005 (ECLI:IT:COST:2005:54)
Massima numero 29191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/05. SPESE DI GIUSTIZIA - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - DECRETO DI AMMISSIONE - REVOCA DISPOSTA D’UFFICIO DAL GIUDICE PER CARENZA DEL REQUISITO DEL LIMITE DI REDDITO - POSSIBILITÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE O ALLA CORTE DI APPELLO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DISPOSTI A SEGUITO DI ISTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMPRESSIONE DELL’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO E INCOMPLETA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 54/05. SPESE DI GIUSTIZIA - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - DECRETO DI AMMISSIONE - REVOCA DISPOSTA D’UFFICIO DAL GIUDICE PER CARENZA DEL REQUISITO DEL LIMITE DI REDDITO - POSSIBILITÀ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE O ALLA CORTE DI APPELLO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DISPOSTI A SEGUITO DI ISTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMPRESSIONE DELL’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO E INCOMPLETA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono, nel caso in cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - revoca disposta d’ufficio dal giudice a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di reddito -, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio. Il rimettente muove infatti da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, giacché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico e in parte novellate, si può ricavare dal sistema una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione, interpretazione peraltro che, essendo stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce diritto vivente.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono, nel caso in cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - revoca disposta d’ufficio dal giudice a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di reddito -, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio. Il rimettente muove infatti da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, giacché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico e in parte novellate, si può ricavare dal sistema una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione, interpretazione peraltro che, essendo stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce diritto vivente.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 6
co.
legge
30/07/1990
n. 217
art. 10
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 99
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 112
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte