Ordinanza 55/2005 (ECLI:IT:COST:2005:55)
Massima numero 29192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 55/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INFRAZIONE STRADALE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA NEL LIMITE NON INFERIORE AL DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE - DENUNCIATA MANCANZA DELLE CONDIZIONI DI IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E COMPRESSIONE DELLA DIFESA IN GIUDIZIO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO L’AVVENUTA APPLICAZIONE DA PARTE DEL RIMETTENTE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il prefetto, in esito a procedimento di opposizione a verbale, ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. La questione difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente ha rigettato, nel merito, il ricorso in opposizione, innanzi a lui proposto, facendo così applicazione della disposizione censurata ed avendo così esaurito la fase di sua competenza, con conseguente preclusione della possibilità di sollevare la questione stessa.

- Nel senso della manifesta inammissibilità di questioni sollevate dal giudice 'a quo' dopo avere fatto applicazione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze nn. 264/1998, 331/2002, 215/2003 e 213/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte