Ordinanza 57/2005 (ECLI:IT:COST:2005:57)
Massima numero 29194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
29195
Titolo
ORD. 57/05 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA DA PARTE DEL DIFENSORE DELL’IMPUTATO IRREPERIBILE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE TRA IMPUTATO IRREPERIBILE E IMPUTATO NON IRREPERIBILE, COMPRESSIONE DELLA DIFESA TECNICA - QUESTIONE SOLLEVATA DA RIMETTENTE CHE HA GIÀ FATTO APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 57/05 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA DA PARTE DEL DIFENSORE DELL’IMPUTATO IRREPERIBILE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE TRA IMPUTATO IRREPERIBILE E IMPUTATO NON IRREPERIBILE, COMPRESSIONE DELLA DIFESA TECNICA - QUESTIONE SOLLEVATA DA RIMETTENTE CHE HA GIÀ FATTO APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale. Poiché dalle ordinanze di rimessione emerge che la richiesta di giudizio abbreviato è stata respinta in quanto il difensore dell’imputato irreperibile era privo della procura speciale prevista dall’art. 438, comma 3, cod. proc. pen., le questioni sono prive di rilevanza, avendo il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate dal giudice dopo avere fatto applicazione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze nn. 264/2002, 215/2003 e 213/2004.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale. Poiché dalle ordinanze di rimessione emerge che la richiesta di giudizio abbreviato è stata respinta in quanto il difensore dell’imputato irreperibile era privo della procura speciale prevista dall’art. 438, comma 3, cod. proc. pen., le questioni sono prive di rilevanza, avendo il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate dal giudice dopo avere fatto applicazione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze nn. 264/2002, 215/2003 e 213/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 438
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 438
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte