Ordinanza 57/2005 (ECLI:IT:COST:2005:57)
Massima numero 29195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29194


Titolo
ORD. 57/05 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA DA PARTE DEL DIFENSORE DELL’IMPUTATO IRREPERIBILE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA L’IMPUTATO PRESENTE O CHE HA RILASCIATO PROCURA SPECIALE E QUELLO IRREPERIBILE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL’IMPUTATO IRREPERIBILE, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO CON RIFERIMENTO ALLA PREPARAZIONE DELLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale. Premesso che la richiesta del rito abbreviato - giudizio che consente di definire il procedimento utilizzando come prova il risultato della attività di indagine compiuta unilateralmente dalle parti - così come quella di patteggiamento, rientra tra gli atti così detti personalissimi, che il legislatore ha riservato in via esclusiva all’imputato, in quanto determinano una non reversibile disposizione di diritti fondamentali e che, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rito abbreviato continua a costituire un modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull’intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari e, dall’altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, sì da mantenere la configurazione di rito ‘a prova contratta’, non è privo di ragionevolezza che il legislatore, nel modificare l’istituto del giudizio abbreviato, abbia mantenuto la precedente disciplina secondo cui l’imputato deve manifestare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale, la volontà di accedere a tale rito.

- Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato dopo le modificazioni introdotte dalla legge n. 469 del 1999, v. la citata sentenza n. 115/2001 e la citata ordinanza n. 182/2001.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte