Beni culturali – Tutela – Regime dei beni “in transito” dall’estero – Certificazione, a domanda, di ingresso nel territorio nazionale – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere d’arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) – Omessa previsione – Irragionevole disparità di trattamento nonché compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 035004)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost., l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale delle cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (c.d. sotto soglia) (art. 65, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 42 del 2004). Considerata la funzione della certificazione della regolare provenienza dall’estero della cosa “in transito” – ossia consentire il ri-trasferimento all’estero dell’opera stessa, in via agevolata, nonché sottrarla, durante il periodo di permanenza sul territorio italiano, all’applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali – la norma censurata dal TAR Lazio, sez. seconda quater, determina un’irragionevole disparità di trattamento tra le cose di arte antica sotto-soglia e quelle sopra-soglia, applicandosi solo per queste ultime l’illustrato regime di favore. La differente disciplina non trova alcuna giustificazione dal momento che sono proprio le opere di valore economico più esiguo ad essere trasferite con più frequenza e facilità e a richiedere, pertanto, uno spedito procedimento di ri-esportazione e il citato esonero dal regime di tutela del patrimonio nazionale nel periodo di permanenza in Italia. La disposizione censurata determina, poi, anche una sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà, in quanto il rischio di apprensione della cosa d’arte, già soggetta alla legge estera, al patrimonio culturale italiano – escluso contraddittoriamente per le opere di maggior valore – rischia di paralizzare le esigenze circolatorie tra paesi, proprie del mercato dell’arte; il che comprime al contempo anche le facoltà dominicali di godere e di disporre dell’oggetto di rilievo culturale tra nazioni diverse, restrizione ancor più grave con riguardo alla circolazione tra Stati UE.