Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Applicazione della condizione anche ai casi commessi con violenza alla persona o con minaccia su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 210034).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, n. 1), limitatamente alle condotte aventi a oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Benché non motivi espressamente sul punto, da una lettura complessiva dell’ordinanza di rimessione si desume chiaramente che il giudice a quo ritiene che la norma denunciata violi il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose, in ragione degli stessi motivi addotti a sostegno della questione sollevata rispetto al furto aggravato, onde le stesse considerazioni, relative alla carenza di omogeneità strutturale delle due figure di reato, conducono alla medesima conclusione di non fondatezza.