Sentenza 135/2025 (ECLI:IT:COST:2025:135)
Massima numero 46898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  09/07/2025;  Decisione del  09/07/2025
Deposito del 28/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46896  46897


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura ammnistrativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131011).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., sollevata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost, il quale stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La norma, preservando i livelli retributivi dei magistrati mediante il rinvio a quello del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del più elevato magistrato in ruolo, non ha determinato alcuna violazione del principio di indipendenza della magistratura.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte