Impiego pubblico - Trattamento economico - Tetto retributivo, introdotto nel 2011, parametrato a quello del primo presidente della Cassazione - In particolare: applicazione del tetto retributivo ai magistrati, comprensivo dell'indennità di funzione quali componenti togati eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali - Denunciata violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura ammnistrativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131011).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., sollevata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost, il quale stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. La norma, preservando i livelli retributivi dei magistrati mediante il rinvio a quello del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del più elevato magistrato in ruolo, non ha determinato alcuna violazione del principio di indipendenza della magistratura.