Sentenza 46/2026 (ECLI:IT:COST:2026:46)
Massima numero 47345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  10/02/2026;  Decisione del  10/02/2026
Deposito del 03/04/2026; Pubblicazione in G. U. 08/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47344


Titolo
Autorità indipendenti - In genere - Finanziamento - Possibilità di chiedere un contributo alle imprese che operano nel settore regolato - Ragionevolezza (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto il criterio di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che prevede una contribuzione a carico dei soli imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro e la fissazione di un limite massimo di contribuzione). (Classif. 027001).

Testo

Non è irragionevole che le spese di funzionamento dell’autorità preposta al corretto funzionamento del mercato gravino sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento e dotate di considerevole capacità di incidenza sui movimenti delle relative attività economiche. (Precedente: S. 34/2025 - mass. 46745).

Non è irragionevole far gravare sulle società di capitali caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento le spese di funzionamento dell’Autorità preposta al corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale. (Precedente: S. 269/2017- mass. 41950).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sez. 2, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione al principio del diritto dell’Unione europea di non discriminazione; alla direttiva 2019/1/UE; agli artt. 101, 102 e 103 TFUE; al regolamento CE n. 1/2003; all’art. 4, par. 3, TUE; agli artt. 20 e 21, par. 1, CDFUE – dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, come conv., nella parte in cui, per assicurare il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato applicano contributi a carico delle sole imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro – c.d. sopra soglia. L’attività dell’AGCM si concretizza in un’imposizione tributaria atipica, non riconducibile alla categoria delle “tasse”, connessa a un presupposto economico, essendo commisurata al volume di fatturato che viene assunto a indice di capacità contributiva. Pertanto, non è fondata la asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Neppure sono fondate le censure evocate per contrasto con una serie di principi e norme eurounitari, a loro volta distinguibili in due sottogruppi: il primo riguarda doglianze che, richiamando alcune norme poste a tutela della concorrenza e del mercato in campo unionale e i principi di uguaglianza e di non discriminazione, costituiscono una sostanziale ripetizione delle censure già affrontate a proposito dei parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., e non sono fondate per le stesse motivazioni. Il secondo sottogruppo, che lamenta una violazione dei principi in tema di indipendenza dell’Autorità, non tiene conto che, in base alla direttiva 2019/1/UE e alla giurisprudenza comunitaria, agli Stati membri viene riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle fonti del sistema di finanziamento delle Autorità nazionali di regolamentazione; e che se deve riconoscersi la necessità di un rafforzamento dell’indipendenza anche delle autorità nazionali di regolazione, a tal fine è sufficiente garantire che l’autorità sia al riparo da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere; ciò che la disciplina censurata garantisce appieno. Nemmeno è irragionevole una disciplina che, a parità di fatturato, distingua il regime fiscale delle società di capitali dagli altri soggetti economici. Non è fondata, infine, neppure la questione che lamenta la discriminazione tra le società italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio italiane e le imprese straniere che non hanno una rappresentanza stabile in Italia, ma esercitano attività di impresa nel nostro Paese, usufruendo dei servizi di vigilanza e di regolamentazione resi dalla AGCM. Rilevato che la disciplina censurata non prevede espressamente tale distinzione, la stabilità della organizzazione in Italia può considerarsi ragionevole criterio di differenziazione in relazione al minore impegno che le imprese non residenti e senza stabile organizzazione nel nostro Paese tendenzialmente comportano per l’AGCM). (Precedente: S. 7/2014 - mass. 37598).



Atti oggetto del giudizio

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

legge  10/10/1990  n. 287  art. 10  co. 7

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 5  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva UE  11/12/2019  n. 1  art.   

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 101  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 102  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 103  

Regolamento CE  16/12/2002  n. 1  art.   

trattato unione europea    n.   art. 4  par.3

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 20  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21