Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Procuratore generale della Corte dei conti (nel caso di specie: nel giudizio sorto nel corso di giudizio di parificazione del rendiconto regionale) - Interventi di altri soggetti non parti nel giudizio a quo - Inammissibilità. (Classif. 111002).
È dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi promossi dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, avente ad oggetto l’art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il Procuratore generale non è parte dei giudizi a quibus, mentre, sulla base delle Norme integrative in vigore al momento dell’intervento, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale sono legittimati a intervenire i soli soggetti che sono parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. Al contrario, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative, applicabili ratione temporis) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Per gli stessi motivi, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da E. G., M. D.A., V. S. e F. I., nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, avente ad oggetto l’art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000. Tali soggetti – rispettivamente sindaco e assessori del Comune di Belvedere Marittimo, parti di altro giudizio, analogo al giudizio a quo – non sono parti dei giudizi a quibus e, per quanto sopra richiamato, non possono ritenersi titolari di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46971; O. 72/2024 - mass. 46093).