Ordinanza 58/2005 (ECLI:IT:COST:2005:58)
Massima numero 29196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 58/05. RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO NON CORRISPONDENTE AD UNA FATTISPECIE ASTRATTA DI REATO - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - ASSERITA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO E PARTICOLARMENTE DEL DIRITTO ALL’IMMAGINE, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DEL PROCESSO PENALE - ERRONEA PREMESSA INTERPRETATIVA E PROSPETTAZIONE DEL QUESITO IN MANIERA INTRINSECAMENTE CONTRADDITTORIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto preclude la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un fatto non corrispondente ad una fattispecie almeno astratta di reato. L’ordinanza di rimessione risulta infatti motivata contraddittoriamente, giacché, da un lato, muove dalla erronea premessa interpretativa, secondo la quale la denunciata preclusione deriverebbe dal diritto vivente, e in particolare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2003, che avrebbe, a suo avviso, individuato nella sussistenza di una fattispecie astratta di reato la «soglia minima per la risarcibilità» del danno non patrimoniale, laddove a tale pronuncia - interpretativa di rigetto – era estranea qualsiasi considerazione riguardo alla più generale problematica riguardante i limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale; dall’altro, il rimettente si mostra esplicitamente consapevole dell’esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 del codice penale, allorché vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, risultando così smentita la premessa secondo cui, per diritto vivente, il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo in presenza di una fattispecie almeno astratta di reato.

- In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, v. la citata sentenza n. 233/2003.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2059  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte