Ordinanza 60/2005 (ECLI:IT:COST:2005:60)
Massima numero 29198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 60/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ONERE, PER IL RICORRENTE, DI VERSARE PRESSO LA CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 60/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ONERE, PER IL RICORRENTE, DI VERSARE PRESSO LA CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso – proposto avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della circolazione stradale – il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata, in quanto, con sentenza n. 114 del 2004, la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso – proposto avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della circolazione stradale – il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata, in quanto, con sentenza n. 114 del 2004, la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 3
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 5
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 6
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge di conversione
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte