Ordinanza 61/2005 (ECLI:IT:COST:2005:61)
Massima numero 29199
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 28/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 61/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE VI PENALE, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - DEPOSITO DEL RICORSO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI VENTI GIORNI DALLA NOTIFICA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO.
ORD. 61/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE VI PENALE, PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - DEPOSITO DEL RICORSO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI VENTI GIORNI DALLA NOTIFICA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO.
Testo
E’ improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 14 marzo 2002, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, per le quali pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso è infatti stato depositato presso la Cancelleria della Corte oltre la scadenza del termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni dalla notifica, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 86/2003.
- Sulla perentorietà del termine di cui all’art. 26, comma 3, delle norme integrative, v. le citate sentenza n. 247/2004 e ordinanze nn. 249/2004, 250/2004 e 278/2004.
E’ improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 14 marzo 2002, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, per le quali pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso è infatti stato depositato presso la Cancelleria della Corte oltre la scadenza del termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni dalla notifica, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 86/2003.
- Sulla perentorietà del termine di cui all’art. 26, comma 3, delle norme integrative, v. le citate sentenza n. 247/2004 e ordinanze nn. 249/2004, 250/2004 e 278/2004.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
14/03/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3