Sentenza 62/2005 (ECLI:IT:COST:2005:62)
Massima numero 29200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 62/05 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE SARDEGNA - DICHIARAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE COME DENUCLEARIZZATO E PRECLUSO AL TRANSITO ED ALLA PRESENZA DI MATERIALI NUCLEARI ALTROVE PRODOTTI - RICORSO GOVERNATIVO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PORRE IN ESSERE MISURE ATTE AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE TRA LE REGIONI - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE ATTUATIVA DI DIRETTIVE EURATOM - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 62/05 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE SARDEGNA - DICHIARAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE COME DENUCLEARIZZATO E PRECLUSO AL TRANSITO ED ALLA PRESENZA DI MATERIALI NUCLEARI ALTROVE PRODOTTI - RICORSO GOVERNATIVO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PORRE IN ESSERE MISURE ATTE AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE TRA LE REGIONI - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE ATTUATIVA DI DIRETTIVE EURATOM - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, che all’art. 1 dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, in quanto un intervento legislativo della portata di quello posto in essere dalla Regione Sardegna non trova fondamento in alcuna delle competenze ad essa attribuite dallo statuto speciale e dalla Costituzione: non nella competenza legislativa primaria in materia di “edilizia ed urbanistica” (art. 3, lettera f, dello statuto), che non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve comunque esercitarsi – quando si tratti di ambiti in cui le Regioni ordinarie non abbiano acquisito con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, maggiori competenze invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001– nei limiti statutari delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali e comunitari (cfr. il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante l’attuazione delle direttive Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, disciplina applicabile anche nei confronti delle Regioni speciali); non nelle attribuzioni in materia di tutela dell’ambiente, nella quale non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale; né nella competenza concorrente della Regione in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio, atteso che, mentre questi ultimi due titoli di competenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi. In ogni caso, alle Regioni, sia ad autonomia ordinaria che ad autonomia speciale, è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare “in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” (art. 120, primo comma, Cost.): e una normativa che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari provenienti da altri territori è precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione. Il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, come quelli radioattivi, di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni, considerata la eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che li producono, nonché, per i rifiuti radioattivi in particolare, la necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità del loro collocamento in sicurezza, di tal che la spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi - “not in my backyard” -, non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. Né il carattere in qualche modo transitorio della disciplina denunciata – in astratto ipotizzabile a lume dell’art. 2, comma 2, che fa riferimento all’adozione successiva della “definitiva posizione” della Regione sull’utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o di rifiuti radioattivi - varrebbe, anche se sussistesse (ma così non è, secondo l’art. 1), a giustificarla sul piano costituzionale, una volta riscontrato che essa eccede dalla competenza della Regione e viola limiti a questa imposti dalla Costituzione. Per la loro stretta connessione con l’art. 1, sono del pari costituzionalmente illegittime le altre disposizioni della legge: l’art. 2, che presuppone la possibilità per la Regione di decidere autonomamente sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi prodotti fuori del territorio regionale, e l’art. 3, che si riferisce espressamente a misure dirette ad impedire “l’immissione di nuove ed ulteriori consistenze” di materiali nucleari nel medesimo territorio regionale.
- Maggiori competenze acquisite dalle Regioni ordinarie con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, e Regioni speciali, alla stregua dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001: sentenza n. 536/2002.
- Sul riparto delle attribuzioni fra Stato e Regioni in materia ambientale, cfr. sentenze n. 407/2002, n. 307 e n. 312/2003, n. 259/2004.
- Limiti alla legislazione regionale in tema di smaltimento dei rifiuti pericolosi: sentenze n. 281/2000, n. 335/2001, n. 505/2002.
E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, che all’art. 1 dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, in quanto un intervento legislativo della portata di quello posto in essere dalla Regione Sardegna non trova fondamento in alcuna delle competenze ad essa attribuite dallo statuto speciale e dalla Costituzione: non nella competenza legislativa primaria in materia di “edilizia ed urbanistica” (art. 3, lettera f, dello statuto), che non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve comunque esercitarsi – quando si tratti di ambiti in cui le Regioni ordinarie non abbiano acquisito con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, maggiori competenze invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001– nei limiti statutari delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali e comunitari (cfr. il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante l’attuazione delle direttive Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, disciplina applicabile anche nei confronti delle Regioni speciali); non nelle attribuzioni in materia di tutela dell’ambiente, nella quale non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale; né nella competenza concorrente della Regione in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio, atteso che, mentre questi ultimi due titoli di competenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi. In ogni caso, alle Regioni, sia ad autonomia ordinaria che ad autonomia speciale, è sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare “in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” (art. 120, primo comma, Cost.): e una normativa che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari provenienti da altri territori è precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione. Il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, come quelli radioattivi, di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni, considerata la eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che li producono, nonché, per i rifiuti radioattivi in particolare, la necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità del loro collocamento in sicurezza, di tal che la spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi - “not in my backyard” -, non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. Né il carattere in qualche modo transitorio della disciplina denunciata – in astratto ipotizzabile a lume dell’art. 2, comma 2, che fa riferimento all’adozione successiva della “definitiva posizione” della Regione sull’utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o di rifiuti radioattivi - varrebbe, anche se sussistesse (ma così non è, secondo l’art. 1), a giustificarla sul piano costituzionale, una volta riscontrato che essa eccede dalla competenza della Regione e viola limiti a questa imposti dalla Costituzione. Per la loro stretta connessione con l’art. 1, sono del pari costituzionalmente illegittime le altre disposizioni della legge: l’art. 2, che presuppone la possibilità per la Regione di decidere autonomamente sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi prodotti fuori del territorio regionale, e l’art. 3, che si riferisce espressamente a misure dirette ad impedire “l’immissione di nuove ed ulteriori consistenze” di materiali nucleari nel medesimo territorio regionale.
- Maggiori competenze acquisite dalle Regioni ordinarie con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, e Regioni speciali, alla stregua dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001: sentenza n. 536/2002.
- Sul riparto delle attribuzioni fra Stato e Regioni in materia ambientale, cfr. sentenze n. 407/2002, n. 307 e n. 312/2003, n. 259/2004.
- Limiti alla legislazione regionale in tema di smaltimento dei rifiuti pericolosi: sentenze n. 281/2000, n. 335/2001, n. 505/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
03/07/2003
n. 8
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte