Sentenza 62/2005 (ECLI:IT:COST:2005:62)
Massima numero 29201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 62/05 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE BASILICATA - DICHIARAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE COME DENUCLEARIZZATO E PRECLUSO AL TRANSITO ED ALLA PRESENZA DI MATERIALI NUCLEARI ALTROVE PRODOTTI - RICORSO GOVERNATIVO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PORRE IN ESSERE MISURE ATTE AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE TRA LE REGIONI - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE ATTUATIVA DI DIRETTIVE EURATOM - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 62/05 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE BASILICATA - DICHIARAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE COME DENUCLEARIZZATO E PRECLUSO AL TRANSITO ED ALLA PRESENZA DI MATERIALI NUCLEARI ALTROVE PRODOTTI - RICORSO GOVERNATIVO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PORRE IN ESSERE MISURE ATTE AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE TRA LE REGIONI - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE ATTUATIVA DI DIRETTIVE EURATOM - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31, che all’art. 1, aggiungendo un comma 1-bis all’art. 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, dichiara il territorio della Regione Basilicata denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. La legge impugnata, tendendo a disciplinare in modo preclusivo di ogni altro intervento la presenza e lo stesso transito, nel territorio regionale, di sostanze radioattive, fra cui i rifiuti radioattivi, invade palesemente la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., e viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni. E’ del pari costituzionalmente illegittimo, di conseguenza, l’art. 2 della legge - che aggiunge un art. 4-bis alla legge regionale n. 59 del 1995 -, a tenore del quale la Regione cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure “necessarie ai fini” di cui all’art. 1.
E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31, che all’art. 1, aggiungendo un comma 1-bis all’art. 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, dichiara il territorio della Regione Basilicata denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. La legge impugnata, tendendo a disciplinare in modo preclusivo di ogni altro intervento la presenza e lo stesso transito, nel territorio regionale, di sostanze radioattive, fra cui i rifiuti radioattivi, invade palesemente la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., e viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni. E’ del pari costituzionalmente illegittimo, di conseguenza, l’art. 2 della legge - che aggiunge un art. 4-bis alla legge regionale n. 59 del 1995 -, a tenore del quale la Regione cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure “necessarie ai fini” di cui all’art. 1.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
21/11/2003
n. 31
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte