Sentenza 62/2005 (ECLI:IT:COST:2005:62)
Massima numero 29202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 62/05 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - DICHIARAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE COME DENUCLEARIZZATO E PRECLUSO AL TRANSITO ED ALLA PRESENZA DI MATERIALI NUCLEARI ALTROVE PRODOTTI - RICORSO GOVERNATIVO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PORRE IN ESSERE MISURE ATTE AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE TRA LE REGIONI - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE ATTUATIVA DI DIRETTIVE EURATOM - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 62/05 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - DICHIARAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE COME DENUCLEARIZZATO E PRECLUSO AL TRANSITO ED ALLA PRESENZA DI MATERIALI NUCLEARI ALTROVE PRODOTTI - RICORSO GOVERNATIVO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PORRE IN ESSERE MISURE ATTE AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE TRA LE REGIONI - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE ATTUATIVA DI DIRETTIVE EURATOM - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26, che all’art.1 dichiara il territorio regionale denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale stesso, per le medesime ragioni ed in base ai medesimi argomenti svolti per la analoga legge n. 31 del 2003 della Regione Basilicata, nonché per la legge n. 8 del 2003 della Regione Sardegna circa l’ipotizzata non definitività della disciplina adottata. L’illegittimità dell’art. 1 comporta necessariamente quella dell’intera legge, riferendosi l’art. 2 alla “denuclearizzazione di territori; presupponendo l’art. 3 la possibilità per la Regione di adottare una “definitiva posizione” autonoma sull’utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari e di loro residui; e finalizzando l’art. 4 le misure alla prevenzione dell’ingresso di materiali nucleari nel territorio regionale.
E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26, che all’art.1 dichiara il territorio regionale denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale stesso, per le medesime ragioni ed in base ai medesimi argomenti svolti per la analoga legge n. 31 del 2003 della Regione Basilicata, nonché per la legge n. 8 del 2003 della Regione Sardegna circa l’ipotizzata non definitività della disciplina adottata. L’illegittimità dell’art. 1 comporta necessariamente quella dell’intera legge, riferendosi l’art. 2 alla “denuclearizzazione di territori; presupponendo l’art. 3 la possibilità per la Regione di adottare una “definitiva posizione” autonoma sull’utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari e di loro residui; e finalizzando l’art. 4 le misure alla prevenzione dell’ingresso di materiali nucleari nel territorio regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
05/12/2003
n. 26
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte