Sentenza 62/2005 (ECLI:IT:COST:2005:62)
Massima numero 29202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29200  29201  29203  29204


Titolo
SENT. 62/05 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - DICHIARAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE COME DENUCLEARIZZATO E PRECLUSO AL TRANSITO ED ALLA PRESENZA DI MATERIALI NUCLEARI ALTROVE PRODOTTI - RICORSO GOVERNATIVO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PORRE IN ESSERE MISURE ATTE AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE TRA LE REGIONI - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE ATTUATIVA DI DIRETTIVE EURATOM - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26, che all’art.1 dichiara il territorio regionale denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale stesso, per le medesime ragioni ed in base ai medesimi argomenti svolti per la analoga legge n. 31 del 2003 della Regione Basilicata, nonché per la legge n. 8 del 2003 della Regione Sardegna circa l’ipotizzata non definitività della disciplina adottata. L’illegittimità dell’art. 1 comporta necessariamente quella dell’intera legge, riferendosi l’art. 2 alla “denuclearizzazione di territori; presupponendo l’art. 3 la possibilità per la Regione di adottare una “definitiva posizione” autonoma sull’utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari e di loro residui; e finalizzando l’art. 4 le misure alla prevenzione dell’ingresso di materiali nucleari nel territorio regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  05/12/2003  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte