Sentenza 62/2005 (ECLI:IT:COST:2005:62)
Massima numero 29203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 62/05 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - RIFIUTI RADIOATTIVI - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RACCOLTA, LO SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO IN CONDIZIONI DI MASSIMA SICUREZZA - PREVISTA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO NAZIONALE PER LA SISTEMAZIONE IN SICUREZZA DEI RIFIUTI DI III CATEGORIA - NORME DIRETTE A DISCIPLINARE LA INDIVIDUAZIONE DEL SITO IN CUI COLLOCARE IL DEPOSITO - RICORSO DELLA REGIONE BASILICATA - DENUNCIATA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA - ASSERITA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE SPETTANTE ALLE REGIONI IN MATERIA DI SALUTE, PROTEZIONE CIVILE E GOVERNO DEL TERRITORIO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEALE COLLABORAZIONE E PREVIA INTESA FRA STATO E REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 62/05 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - RIFIUTI RADIOATTIVI - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RACCOLTA, LO SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO IN CONDIZIONI DI MASSIMA SICUREZZA - PREVISTA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO NAZIONALE PER LA SISTEMAZIONE IN SICUREZZA DEI RIFIUTI DI III CATEGORIA - NORME DIRETTE A DISCIPLINARE LA INDIVIDUAZIONE DEL SITO IN CUI COLLOCARE IL DEPOSITO - RICORSO DELLA REGIONE BASILICATA - DENUNCIATA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA - ASSERITA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE SPETTANTE ALLE REGIONI IN MATERIA DI SALUTE, PROTEZIONE CIVILE E GOVERNO DEL TERRITORIO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEALE COLLABORAZIONE E PREVIA INTESA FRA STATO E REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata,”salvo quanto disposto nei capi d ed e” [di cui alla massima successiva], la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 77 e 117 Cost., nonché ai principi costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza e di leale collaborazione, del decreto legge 14 dicembre 2003, n. 314, conv., con mod., nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, che, nel dettare disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, prevede che la sistemazione in sicurezza di questi ultimi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, sia effettuata presso un Deposito nazionale costituente “opera di difesa militare di proprietà dello Stato”; stabilisce il procedimento per l’individuazione del sito da parte di un Commissario straordinario, e regola la successiva “validazione” del sito stesso da parte del Consiglio dei ministri. Quanto, anzitutto, alla lamentata violazione dell’art. 77 Cost., non solo non è evidente la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso al decreto legge ma, al contrario, l’esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi, evitando pericoli per la salute e per l’ambiente, configura un valido presupposto per un intervento d’urgenza, la quale riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire – con il completamento delle procedure e delle opere - il risultato voluto.
Riguardo alle ulteriori censure, la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., offre piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra le garanzie necessarie sul piano della protezione dell’ambiente e della salute: e il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, perseguendo finalità di tutela ambientale, e nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, entro determinati limiti, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l’esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale; e così è a dire per le funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale, la cui attribuzione può essere disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, e in base ai criteri generali dettati dall’art. 118, primo comma, Cost., vale a dire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ma quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone l’adozione di modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi: nella specie, quanto all’individuazione del sito, è corretto il coinvolgimento, attuato dal decreto legge, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l’intesa sulla individuazione del sito (art. 1, comma 1), dovendo naturalmente lo Stato essere posto in grado, ove l’intesa non venga raggiunta, di assicurare egualmente la soddisfazione dell’interesse unitario coinvolto, di livello ultraregionale, con provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo, che assicura il livello adeguato di relazione fra organi centrali e autonomie regionali costituzionalmente garantite; analogamente, assicura la tutela degli interessi degli enti territoriali la previsione secondo cui, nella apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di fornire pareri e studi, quattro membri sono nominati dalla Conferenza unificata, mentre il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio d’intesa con la medesima Conferenza unificata.
- Presupposti di necessità e urgenza che legittimano il ricorso al decreto legge: sentenze n. 29/1995 e nn. 6 e 285/2004.
- Competenza legislativa statale in tema di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e concomitante possibilità d’intervento delle Regioni: sentenze n. 407/2002, n. 307/2003 e n. 259/2004.
E’ infondata,”salvo quanto disposto nei capi d ed e” [di cui alla massima successiva], la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 77 e 117 Cost., nonché ai principi costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza e di leale collaborazione, del decreto legge 14 dicembre 2003, n. 314, conv., con mod., nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, che, nel dettare disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, prevede che la sistemazione in sicurezza di questi ultimi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, sia effettuata presso un Deposito nazionale costituente “opera di difesa militare di proprietà dello Stato”; stabilisce il procedimento per l’individuazione del sito da parte di un Commissario straordinario, e regola la successiva “validazione” del sito stesso da parte del Consiglio dei ministri. Quanto, anzitutto, alla lamentata violazione dell’art. 77 Cost., non solo non è evidente la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso al decreto legge ma, al contrario, l’esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi, evitando pericoli per la salute e per l’ambiente, configura un valido presupposto per un intervento d’urgenza, la quale riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire – con il completamento delle procedure e delle opere - il risultato voluto.
Riguardo alle ulteriori censure, la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., offre piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra le garanzie necessarie sul piano della protezione dell’ambiente e della salute: e il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, perseguendo finalità di tutela ambientale, e nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, entro determinati limiti, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l’esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale; e così è a dire per le funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale, la cui attribuzione può essere disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, e in base ai criteri generali dettati dall’art. 118, primo comma, Cost., vale a dire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ma quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone l’adozione di modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi: nella specie, quanto all’individuazione del sito, è corretto il coinvolgimento, attuato dal decreto legge, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l’intesa sulla individuazione del sito (art. 1, comma 1), dovendo naturalmente lo Stato essere posto in grado, ove l’intesa non venga raggiunta, di assicurare egualmente la soddisfazione dell’interesse unitario coinvolto, di livello ultraregionale, con provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo, che assicura il livello adeguato di relazione fra organi centrali e autonomie regionali costituzionalmente garantite; analogamente, assicura la tutela degli interessi degli enti territoriali la previsione secondo cui, nella apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di fornire pareri e studi, quattro membri sono nominati dalla Conferenza unificata, mentre il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio d’intesa con la medesima Conferenza unificata.
- Presupposti di necessità e urgenza che legittimano il ricorso al decreto legge: sentenze n. 29/1995 e nn. 6 e 285/2004.
- Competenza legislativa statale in tema di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e concomitante possibilità d’intervento delle Regioni: sentenze n. 407/2002, n. 307/2003 e n. 259/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/11/2003
n. 314
art.
co.
legge
24/12/2003
n. 368
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte