Sentenza 63/2005 (ECLI:IT:COST:2005:63)
Massima numero 29205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 63/05 A. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONE MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE, PERSONA OFFESA DAL REATO - POSSIBILITÀ DI ESAME “PROTETTO” SECONDO L’APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TESTE MINORENNE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 63/05 A. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONE MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE, PERSONA OFFESA DAL REATO - POSSIBILITÀ DI ESAME “PROTETTO” SECONDO L’APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TESTE MINORENNE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa 'ratio decidendi' della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne dall'art. 398, comma 5-bis (richiamato dall'art. 498, comma 4-bis) del codice di procedura penale, del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno.
- Richiamo della sentenza n. 283/1997 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
- Sulla inammissibilità di analoghe questioni per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all'incidente probatorio - v. ordinanza n. 108/2003; sentenza n. 529/2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell'ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali - e non invece sollevate come nel presente giudizio in un caso nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore.
- In tema di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, v. citate sentenze n. 283/1997, n. 114/2001, n. 529/2002.
Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa 'ratio decidendi' della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne dall'art. 398, comma 5-bis (richiamato dall'art. 498, comma 4-bis) del codice di procedura penale, del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno.
- Richiamo della sentenza n. 283/1997 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
- Sulla inammissibilità di analoghe questioni per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all'incidente probatorio - v. ordinanza n. 108/2003; sentenza n. 529/2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell'ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali - e non invece sollevate come nel presente giudizio in un caso nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore.
- In tema di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, v. citate sentenze n. 283/1997, n. 114/2001, n. 529/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 398
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte